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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni per la costituzione ed il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, con facolta' di coordinare gli ordinamenti in vigore ad ogni altra disposizione legislativa in materia analoga.
[2]Il testo unico anzidetto ed il nuovo regolamento per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio dei Ministri.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 novembre 1926.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Belluzzo - Volpi.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1926 al 16 dicembre 2009
