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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991 · Legge 8 marzo 1994, n. 204
- Aggiornato al
- 26 marzo 1994
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI…
- Art. 2Parti concordano di costituire la Commissione binazionale Italia-Messico. Essa sara'…
- Art. 3Commissioni miste previste da accordi vigenti o da Protocolli che si alleghino al…
- Art. 4Parti avranno facolta' di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di…
- Art. 5fini di una cooperazione politica, le Parti decidono di svolgere le seguenti attivita': -…
- Art. 6Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche…
- Art. 7Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria e' uno dei principali strumenti nel…
- Art. 8fine di facilitare la costituzione di imprese miste, e considerati gli obiettivi di…
- Art. 9fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e di raggiungere gli obiettivi del…
- Art. 10due Parti concordano di stabilire un meccanismo di consultazione, con procedure definite…
- Art. 11quadro del meccanismo di consultazione di cui all'articolo 10, le Parti concordano di…
- Art. 12Parti riconoscono l'importanza di promuovere la costituzione di imprese miste di…
- Art. 13'Italia ed il Messico collaboreranno, attraverso il Ministero del Commercio con l'Estero…
- Art. 14'ltalia ed il Messico collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di…
- Art. 15fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la…
- Art. 16priorita' stabilite di comune accordo, le Parti si impegneranno ad identificare e…
- Art. 17parti auspicano lo sviluppo della partecipazione italiana in progetti di investimento e…
- Art. 18le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si…
- Art. 19le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di…
- Art. 20Parti promuoveranno lo sviluppo tecnologico delle imprese italiane e messicane attraverso…
- Art. 21'Italia, nel rispetto degli obiettivi comunitari esistenti in materia di normalizzazione…
- Art. 22il conseguimento degli obiettivi fissati in materia economica, la Parte messicana…
- Art. 23Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale…
- Art. 24Parti si impegnano a promuovere una cooperazione tecnica e scientifica, finalizzata, tra…
- Art. 25lo sviluppo della cooperazione tecnica e scientifica, le Parti concordano di dedicare…
- Art. 26scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, le Parti elaboreranno accordi specifici che…
- Art. 27Parti sono concordi sull'importanza di promuovere programmi di cooperazione in materia…
- Art. 28Parti si impegnano a sostenere progetti di collaborazione tra organismi e centri di…
- Art. 29Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali…
- Art. 30Parti rafforzeranno la loro collaborazione in materia giuridica. Esse esamineranno in…
- Art. 31Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la…
- Art. 32fine di coordinare e di stimolare al piu' alto livello politico le attivita' e la…
- Art. 33presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui…
- Art. 34Parti potranno modificare e adeguare il presente Accordo dietro reciproca intesa e le…
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