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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento, con le seguenti modificazioni;
[9]All'art. 6, comma quinto, e' sostituito il seguente:
[10]«Per l'omessa o la tardiva, dichiarazione delle variazioni concernenti beni di nuova formazione o comunque non censiti, nonche' delle variazioni delle colture che diano luogo ad aumenti di reddito, sono applicabili le sanzioni previste dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608».
[11]All'art. 13, l'ultimo comma e' sostituito coi seguenti:
[12]«Il privilegio sancito dall'art. 2771 del Codice civile non e' frazionabile nei casi di diritti promiscui di godimento separatamente assoggettati all'imposta terreni ai sensi dell'art. 7 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto,
[13]«Qualora l'esattore promuova l'espropriazione, e' tenuto a notificare l'avviso d'asta a tutti i titolari di diritti promiscui di godimento inerenti al medesimo fondo e coloro che abbiano assolto il proprio debito di imposta e relative sovrimposte, possono chiedere al pretore la sospensione dell'esecuzione ed ottenere il consolidamento dei rimanenti diritti appartenenti al titolare inadempiente, mediante il pagamento di un prezzo equivalente a quello base di primo incanto dell'intero fondo, detratto l'importo del valore capitale dei propri diritti, determinato con gli stessi criteri adottati per calcolare il prezzo base medesimo».
[14]All'art. 21 e' sostituito il seguente:
[15]«I proprietari o i possessori dei fondi concessi in affitto, i cui redditi, per l'art. 5 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, potranno chiedere lo sgravio della imposta sul reddito agrario ai sensi dell'art. 118 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.
[16]«Qualora i redditi di cui al precedente comma non siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, in quanto esenti per disposizione di legge, i proprietari o i possessori di fondi concessi in affitto potranno ottenere lo sgravio della imposta sui redditi agrari, previa indicazione nominativa degli affittuari e del titolo all'esonero».
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 11 marzo 1943-XXI
[19]VITTORIO EMANUELE
[20]MUSSOLINI - ACERBO - DE MARSICO - BENINI - PARESCHI - TIENGO
[21]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 19 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
