Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 · Legge 8 marzo 1994, n. 202
- Aggiornato al
- 26 marzo 1994
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E L'ALGERIA Il Governo della…
- Art. 2film realizzati in coproduzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina…
- Art. 3istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del…
- Art. 4produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi…
- Art. 5film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la…
- Art. 6riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti…
- Art. 7limiti del possibile vi dovra' essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione…
- Art. 8ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica…
- Art. 9esportazioni di film di coproduzione saranno concordate fra i contraenti ed effettuate di…
- Art. 10coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione…
- Art. 11' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno…
- Art. 12titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in quadro separato, sia le…
- Art. 13le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale…
- Art. 14'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la…
- Art. 15Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico…
- Art. 16Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che sara' presieduta dai…
- Art. 17Parte contraente notifichera' l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali…
- Art. 18presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara'…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
