[1]Immunita' dei rappresentanti di uno Stato parte

[2]1. I rappresentanti di uno Stato parte godono, quando prendono parte alle riunioni del Comitato amministrativo, del Comitato di bilancio e del Comitato consultivo, delle immunita' dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunita' continua ad essere accordata anche dopo il termine del loro incarico. 2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili. 3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere le immunita' di cui ai paragrafi 1 e 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art6 · fonte del testo

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