[1]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della Difesa

[2]INDICE

[3]Articolo I. - Principi e scopi Articolo II. - Cooperazione generale Articolo III. - Aspetti finanziari Articolo IV. - Giurisdizione Articolo V. - Risarcimento danni Articolo VI. - Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa Articolo VII. - Sicurezza delle informazioni classificate Articolo VIII. - Risoluzione delle controversie Articolo IX. - Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi Articolo X. - Entrata in vigore, durata e termine Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della Difesa Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»): rinnovando l'impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; tenendo presente la cooperazione esistente tra i rispettivi Ministeri della Difesa, attraverso il Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel settore della Difesa, sottoscritto a Roma l'8 aprile 1997; tenendo in considerazione la Convenzione sulla Protezione delle Informazioni Classificate, sottoscritto con firma differita, a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996; accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti;

[4]Hanno concordato quanto segue:

[5]Articolo I

[6]Principi e scopi

[7]La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea. La finalita' di questo Accordo e' promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della Difesa, attraverso le relazioni tra i rispettivi Ministeri della difesa e delle Forze armate.

Testo vigente dal 18 dicembre 2015

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