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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990 · Legge 10 febbraio 1992, n. 200
- Aggiornato al
- 4 marzo 1992
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20E RICERCATORI Un professore od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia…
- Art. 23PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenute alla fonte sono rimborsate…
- Art. 29IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 30La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
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