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[1]I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti, se non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento e fusione di societa' ed enti, intestatari dei titoli stessi, ne' possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.
[2]Gli interessi dei buoni del Tesoro da cui al presente decreto possono essere distribuiti ai soci in aggiunta al limite massimo del dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare.
[3]Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalita' di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sara' provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza del decreto stesso.
[4]Art. 2. - Le ricevute, i certificati provvisori ed i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo, e di concessioni governative.
[5]Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo comma dell'art. 1, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, ove ne occorra la registrazione, questa sara' eseguita gratuitamente.
[6]La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sara' effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza delle formalita' che verranno a tale uopo stabilite.
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[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1943-XXI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - DI REVEL - HOST
[12]VENTURI - RICCI - GRANDI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 agosto 1943, n. 738, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Le disposizioni della legge 14 gennaio 1943, n. 2, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 1 e 2, sona abrogate".
Testo in vigore dal 6 settembre 1943 al 9 maggio 2025
