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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni · Legge 16 novembre 2015, n. 199
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011
- Aggiornato al
- 17 dicembre 2015
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo Protocollo opzionale 3 CONVENZIONE SUI…
- Art. 2Principi generali che guidano le funzioni del Comitato Nell'esercizio delle funzioni…
- Art. 3Regolamento 1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio delle funzioni…
- Art. 4Misure di protezione 1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare…
- Art. 5Comunicazioni individuali 1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di…
- Art. 6Misure provvisorie 1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima…
- Art. 7Ricevibilita' 1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: a) la…
- Art. 8Trasmissione della comunicazione 1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione…
- Art. 9Composizione amichevole 1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i…
- Art. 10Esame delle comunicazioni 1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni…
- Art. 11Seguito 1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e…
- Art. 12Comunicazioni interstatali 1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in ogni…
- Art. 13Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 1. Se il Comitato riceve…
- Art. 14Seguito della procedura di inchiesta 1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il…
- Art. 15Assistenza e cooperazione internazionali 1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso…
- Art. 16Rapporto all'Assemblea Generale II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato…
- Art. 17Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale Ciascuno Stato parte si impegna a…
- Art. 18Firma, ratifica e adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che…
- Art. 19Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un…
- Art. 20Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore 1. Il Comitato e' competente…
- Art. 21Emendamenti 1. Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento al presente Protocollo e…
- Art. 22Denuncia 1. Ogni Stato parte puo' denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento…
- Art. 23Depositario e notifica da parte del Segretario generale 1. Il Segretario generale…
- Art. 24Lingue 1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese…
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