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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 · Legge 16 giugno 1997, n. 199
- Aggiornato al
- 5 luglio 1997
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1A C C O R D O tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovena sulla regolamentazione…
- Art. 2presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i…
- Art. 3effetti del presente Accordo e considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5servizio regolare di trasporto di viaggiatori e attivato in base ad apposita…
- Art. 6imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra…
- Art. 7effetti del presente Accordo, e considerato servizio regolare di transito il trasporto di…
- Art. 8servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato…
- Art. 9effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente Art. 8, tra due localita', una…
- Art. 10effetti del presente Accordo, e considerato servizio occasionale il trasporto di…
- Art. 11servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche…
- Art. 12tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente…
- Art. 13'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle…
- Art. 14sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 1) i trasporti…
- Art. 15'autorizzazione non e cedibile e da diritto all'impresa di effettuare trasporti con il…
- Art. 16e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da…
- Art. 17requisiti di capacita tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il…
- Art. 18modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 19trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto…
- Art. 20trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie…
- Art. 21Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel…
- Art. 22conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 23ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne…
- Art. 24pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato…
- Art. 25fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 26caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio…
- Art. 27le questioni riferentesi all'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa…
- Art. 28' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti…
- Art. 29presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrera'…
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