dei risultati e informazione al pubblico l. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al pubblico per quanto riguarda le loro proprie attivita' nell'ambito del presente Accordo. Le Parti si coordineranno reciprocamente in anticipo per quanto riguarda il rilascio di informazioni al pubblico che si riferiscono alle responsabilita' o attivita' dell'altra Parte in esecuzione del presente Accordo. 2. Le Parti renderanno disponibili i risultati finali ottenuti dalle attivita' congiunte alla comunita' scientifica mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici non appena possibile e in una maniera conforme alle buone pratiche scientifiche. 3. Le Parti garantiranno che le proprie Agenzie Attuative includeranno le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi Attuativi. 4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni che seguono non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e che tali dati o informazioni non saranno inclusi in nessuna pubblicazione o presentazione di una Parte ai sensi del presente Articolo, senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte: (a) i dati forniti dall'altra Parte in conformita' con l'Articolo 8 (Trasferimento di beni e dati tecnici) del presente Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni oppure di natura proprietaria, o (b) informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto che le comprenda, o sia stata presa una decisione di non presentare la domanda di brevetto.

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art10 · fonte del testo

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