[1]di informazioni e di mezzi tecnici

[2]1. Nel rispetto dei criteri di confidenzialita', riportati nell'Allegato, le Parti, i loro Enti competenti, altri enti ed organizzazioni designate assicurano, su base di reciprocita' e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati delle ricerche e dei lavori scientifici svolti in comune e, a tal fine, incoraggiano Io scambio delle relative informazioni e dei dati. Tali informazioni e dati non possono essere trasferiti a terzi senza comune assenso scritto. 2. Le Parti favoriscono, per il tramite dei loro Enti competenti, lo scambio reciproco di informazioni relative ai principali indirizzi dei programmi spaziali nazionali dei loro Stati. 3. Ciascuna delle Parti assicura il rispetto degli interessi dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, in materia di tutela giuridica dei loro beni, utilizzati sul territorio del proprio Stato in relazione all'attivita' svolta nell'ambito del presente Accordo, compresa, nei rispettivi casi, l'immunita' di tali beni da ogni forma e tipo di sequestro o procedimento esecutivo. 4. La gestione di informazioni coperte da una classifica di sicurezza, applicata ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, prodotte o acquisite dalle Parti, Enti competenti ed organizzazioni designate, nell'ambito del presente Accordo, verra' regolata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate del 12 aprile 2000.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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