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[1]Con l'accreditamento globale mentovato nell'art. 1 si intendono soddisfatti tutti gli obblighi dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione verso quello germanico riguardo ai crediti suddetti.

[2]Al ricupero di detti crediti presso i rispettivi debitori provvedera', direttamente e per proprio conto, lo Stato italiano.

[3]Lo Stato italiano ed il debitore italiano vengono garantiti da ogni molestia del creditore germanico e saranno tenuti indenni dalle spese eventuali derivanti da tali molestie.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art5 · fonte del testo

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