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L'importo delle attivita' da trasferire a norma dell'articolo precedente dovra' corrispondere alle riserve matematiche dei contratti di cui all'art. 1 comunicati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione a quello germanico fino al 15 giugno 1927, calcolate al 1° gennaio 1920 secondo le basi tecniche e i metodi in uso alla data medesima presso le rispettive compagnie di assicurazione, tenuto conto dei premi effettivamente versati a quella data, nonche' all'importo dei relativi interessi ed ai premi successivamente riscossi dalle compagnie in conformita' degli articoli 4 e 5.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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