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[1]Entro quindici giorni dall'accreditamento di cui all'articolo precedente, l'istanza introdotta presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico a nome del Commissariato generale di emigrazione contro il Governo germanico, per il ricupero delle rendite mentovate nello stesso precedente articolo, sara' ritirata a cura dell'agente del Governo italiano presso il detto Tribunale arbitrale misto; inoltre le istanze di singoli beneficiari, che sono o saranno portate avanti il Tribunale stesso per mancato pagamento durante la guerra, di rendite da parte degli Istituti di assicurazione sociale germanici, saranno ritirate di ufficio dallo stesso agente del Governo italiano.

[2]Benito Mussolini. Prittwitz.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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