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[1]ALLIGATO N. 3.

[2]Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

[3]Art. 1.

[4]Il Governo germanico accreditera' al Governo italiano per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione e sul conto previsto dall'art. 297, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 2,100,000 (due milioni centomila). Con questo accreditamento si intendono definitivamente tacitati tutti i diritti dei sudditi italiani verso Istituti di assicurazione sociale germanici per rendite maturate e non pagate durante la guerra e fino al 31 gennaio 1920.

[5]All'impiego della somma come sopra accreditata provvedera' il Governo italiano, in modo insindacabile e inappellabile, con le norme che all'uopo verranno da esso emanate.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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