Il paragrafo (2) dell'articolo II della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "(2) Quando in virtu' della presente Convenzione il reddito derivante da fonti situate in uno dei Paesi e' esonerato dall'imposta dovuta in quel Paese se e' tassabile nell'altro Paese, e, in base alla legge in vigore in quest'altro Paese, il detto reddito e' tassabile con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quest'altro Paese e non con riferimento al suo ammontare totale, l'esonero da accordare nel primo Paese, in forza della presente Convenzione, e' limitato soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nell'altro Paese".

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art3 · fonte del testo

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