I sub-paragrafi (g), (h) ed (i) del paragrafo (1) dello articolo II della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "(g) ai fini della presente Convenzione il termine residente di uno dei Paesi " designa qualsiasi persona che, in virtu' della legge di quel Paese, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. I termini " residente del Regno Unito " "residente dell'Italia" e " residente dell'altro Paese" vanno interpretati in conseguenza; (h) quando, in base alle disposizioni del sub-paragrafo (g) una persona fisica e' considerata residente in entrambi i Paesi, la sua posizione viene determinata secondo le seguenti regole: (i) detta persona e' considerata residente del Paese nel quale ha una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i Paesi, e' considerata residente del Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali); (ii) se non si puo' determinare il Paese nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno dei Paesi, essa e' considerata residente del Paese in cui soggiorna abitualmente; (iii) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i Paesi ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente del Paese del quale ha la nazionalita'; (iv) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi i Paesi, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' fiscali (definite all'articolo XVIII) risolvono la questione di comune accordo; (i) quando in base alle disposizioni del sub-paragrafo (g) una persona, diversa da una persona fisica, e' considerata residente di entrambi i Paesi, si ritiene che essa e' residente del Paese in cui si trova la sede della sua direzione effettiva;".

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art2 · fonte del testo

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