[1]Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

[2]1. Nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, le Parti collaborano per garantire un'impostazione globale ed equilibrata attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti in materia di sanita', istruzione, applicazione della legge, compresi i servizi doganali, affari sociali, giustizia e affari interni, normativa sul mercato lecito, onde ridurre per quanto possibile l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa' in senso lato e prevenire in modo piu' efficace l'uso dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998. 3. La cooperazione tra le Parti puo' comprendere scambi di opinioni sui quadri legislativi e sulle migliori prassi, nonche' assistenza tecnica e amministrativa nei seguenti settori: prevenzione e trattamento della tossicodipendenza, secondo varie modalita' fra cui la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di stupefacenti; centri di informazione e di monitoraggio; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; cooperazione giudiziaria e di polizia e prevenzione dell'impiego dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori. 4. Le Parti possono collaborare per promuovere politiche di sviluppo alternative volte a ridurre per quanto possibile la coltivazione illecita di droga, segnatamente la cannabis.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art36 · fonte del testo

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