Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. 550 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, con cernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 4 e' sostituito il seguente:
tolto: «L'Ente nazionale per le Tre Venezie e tutti gli altri Uffici ed Enti che esplicano attivita' connesse coi compiti affidati alla Delegazione devono agire in armonia con le sue direttive».
tolto: Dopo l'art, 4, sono aggiunti i seguenti:
tolto: «Art. 4-bis - L'Ente nazionale per le Tre Venezie rileva beni liquidati a termine dell'art. 2, eventualmente anche per conto di altri Enti o Istituti, senza che gli occorra, per quanto riguarda gli acquisti, il parere del Comitato consultivo richiesto dall'art. 10, lettera d), della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, e, per quanto concerne il rilievo di quote azionarie o di quote di partecipazione in Societa' o Enti, l'autorizzazione governativa prevista dall'art. 2, n. 5, della legge medesima.
tolto: «Il verbale della consegna all'Ente predetto di tali beni e di quelli che esso abbia acquistati sul libero mercato, sempre da cittadini germanici rimpatriati e da allogeni tedeschi emigranti, ha valore di atto pubblico traslativo della proprieta' ed e' titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge. Esso e redatto, in caso di rifiuto o di mancato intervento senza giustificato motivo, in assenza dell'interessato.
tolto: «Alle facolta' conferite all'Ente dall'art. 2 della legge 27 novembre 1939-XVII1, n. 1780, e' aggiunta quella di alienare fondi sia rustici che urbani comunque pervenutigli.
tolto: «Art. 4-ter. - Le esenzioni fiscali previste dall'art. 17 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780, si applicano a tutti gli atti comunque concernenti la liquidazione dei beni di cui all'art. 2, pur se acquistati sul libero mercato, e comprendano anche le tasse, imposte indirette, contributi e diritti di ogni genere, inclusi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, nonche' l'imposta di ricchezza mobile sui premi di avviamento.
tolto: «Tali esenzioni si estendono agli atti e ai contratti relativi al trapasso dei beni stessi a cittadini ed Enti italiani che li acquistino sia direttamente dai proprietari sia dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie, e a quelli relativi ad un successivo trapasso, che si verifichi entro un triennio dal primo.
tolto: «Gli atti e contratti indicati nel presente articolo sono, ad ogni effetto legale, stipulati, in forma pubblica amministrativa da un funzionario all'uopo delegato dal Ministro per le finanze, eccettuati quelli relativi al successivo trapasso entro un triennio dal primo, di cui al precedente comma, e quelli con i quali i beni di proprieta' di allogeni siano da cittadini ed Enti italiani direttamente acquistati sul libero mercato».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 23 dicembre 1940-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-12-23;1914~art1 · fonte del testo
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