1. Viene costituita la commissione mista, composta da rappresentanti di ambedue le parti, per la cooperazione di carattere tecnico-amministrativo. 2. La commissione mista avra' come obiettivo la promozione e la valutazione della collaborazione reciproca delle parti nel campo della tecnologia militare e dell'industria della/per la difesa. 3. Gli incontri della commissione mista avranno luogo, alternativamente, nei due Paesi. La frequenza ed i termini degli incontri della commissione mista verranno definiti concordemente dalle Parti. 4. In particolare, compito della commissione mista sara':

  • a)delineare le sfere d'interesse delle parti nella collaborazione nel campo dei materiali;
  • b)definire l'ambito del sostegno tecnico e formativo indispensabile per lo sviluppo della collaborazione bilaterale;
  • c)preparare le mozioni e proposte, utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo.

Testo vigente dal 12 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;191~accordo-art4 · fonte del testo

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