[1]a. Le attivita' di carattere tecnico-militare saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa che daranno vita ad un Gruppo Misto con i compiti di stimolare e sviluppare la cooperazione nei settori operativo, dell'addestramento e dello scambio del personale, del l'insegnamento militare e scientifico, editoriale, stampa, radio-televisione, sportivo, culturale-artistico. Il Gruppo Misto si riunira', di massima, annualmente ed a rotazione nelle rispettive Capitali e, qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori per la Difesa. Le norme che disciplinano le attivita' di cui sopra sono contenute nell'Annesso "A", parte integrante del presente Accordo. b. Per le attivita' di carattere tecnico-amministrativo viene inoltre istituito un Comitato Misto composto da rappresentanti delle due Parti, incaricato di:

[2]- valutare e promuovere in generale lo cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; - esaminare, per le attivita' di competenza, i problemi importanti e le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proporre soluzioni adeguate.

[3]Se necessario, il Comitato potra' farsi aiutare da esperti. Il Comitato si riunira' nell'uno o nell'altro Paese annualmente in date che saranno fissate di comune accordo. In generale esso svolgera' le seguenti funzioni:

[4]- individuare e definire i settori di possibile collaborazione: - rafforzare le attivita', i rapporti, le forniture e/o gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; - definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; - sottoporre all'esame delle rispettive Autorita' nazionali eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~memorandum-art2 · fonte del testo

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