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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993 · Legge 16 giugno 1997, n. 191
- Aggiornato al
- 2 luglio 1997
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1TRATTATO SUI RAPPORTI DI AMICIZIA E DI COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA…
- Art. 2agli obiettivi e ai principi della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e…
- Art. 3Parti Contraenti rafforzeranno la loro collaborazione nel settore della sicurezza per…
- Art. 4si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di costituire una…
- Art. 5Parti Contraenti si adopereranno per il raggiungimento, tramite accordi efficacemente…
- Art. 6Parti Contraenti concordano che il processo di riforme verso l'economia di mercato…
- Art. 7Parti Contraenti esprimono la convinzione che l'associazione della Repubblica Slovacca…
- Art. 8Parti Contraenti terranno consultazioni regolari sulle questioni internazionali e sui…
- Art. 9Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i Parlamenti dei…
- Art. 10Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione tra gli enti territoriali e amministrativi…
- Art. 11Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle organizzazioni…
- Art. 12Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo…
- Art. 13fine di favorire la transizione dell'economia slovacca verso il mercato, le Parti…
- Art. 14Parti Contraenti si sforzeranno di ampliare i collegamenti tra i due Paesi nel settore…
- Art. 15Parti Contraenti si adopereranno per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali…
- Art. 16Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nel settore della…
- Art. 17Parti Contraenti svilupperanno la reciproca collaborazione nel campo delle scienze e…
- Art. 18impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica…
- Art. 19Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si…
- Art. 20dell'importanza che presentano gli scambi culturali per la mutua comprensione dei popoli…
- Art. 21Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni…
- Art. 22Parti Contraenti collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali…
- Art. 23Parti Contraenti si impegnano a rendere possibile l'apprendimento della lingua dell'altra…
- Art. 24Parti Contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi…
- Art. 25Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti tra i loro cittadini, partiti, sindacati…
- Art. 26Parti Contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la…
- Art. 27presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le sue…
- Art. 28presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio dei…
- Art. 29presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. Esso verra' tacitamente…
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