Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge:
[8]3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.
[9]Al R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e' aggiunto l'articolo seguente:
[10]«Art. 19-bis. - Le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto non si applicano per i fabbricati delle cooperative edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale, ne' agli altri fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti».
[11]Al R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, e' aggiunto l'articolo seguente:
[12]«Art.11-bis. - Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente decreto non si applicano per i fabbricati delle cooperative edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale, ne' agli altri fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]Mussolini - Di Crollalanza - Rocco - Mosconi - Acerbo.
[17]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
