Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1939 al 13 agosto 1940. Leggi il testo vigente →
[1]Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in applicazione di quanto disposto dal R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, determinera' le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, fra le ditte produttrici di ferro e di acciaio, regolando in tal modo la produzione siderurgica attraverso quella dell'acciaio greggio, al fine di realizzare il piano formulato dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica ed approvato dalla Commissione suprema per l'autarchia.
[2]A tal fine, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra considerera' separatamente le esigenze delle ditte che dovranno lavorare in modo continuativo con gli impianti a ciclo integrale della grande potenzialita' prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas sottoprodotti (gruppo A) e di quelle altre che non procederanno alla realizzazione degli impianti suddetti e pertanto continueranno a lavorare con prevalente uso di rottami (gruppo B).
[3]Alle ditte del gruppo A, a mano a mano che entreranno in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale suddetti, saranno ridotte le assegnazioni di rottami ed esse, in definitiva, quando la produzione annua complessiva per il consumo italiano dovesse raggiungere le tonnellate 2.500.000 di acciaio grezzo, previste dal piano autarchico, dovranno, per la fabbricazione del loro acciaio destinato alla produzione di massa, essere in grado di impiegare rottami di produzione propria o di terzi, in misura che non risulti mediamente superiore al 10 per cento della carica, per poter mettere a disposizione dell'Ente distribuzione rottami le eccedenze di rottami di loro produzione. Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra esigera' che la percentuale del 10 per cento non sia superata, quando cio' sia necessario per avere una disponibilita' sufficiente a consentire alle ditte del gruppo B di effettuare globalmente la produzione loro riservata come in appresso.
[4]Alle ditte del gruppo B, a partire dal 1° luglio 1938-XVI, le assegnazioni dei rottami e della ghisa, nel rapporto reciproco di utilizzazione che il Commissariato determinera', saranno fatte in modo che salvo le disposizioni particolari dell'art. 3, il complesso delle ditte del gruppo B possa produrre annualmente acciaio grezzo in misura uguale alla produzione da esse conseguita nel periodo 1° luglio 1936-30 giugno 1937, corrispondente al quantitativo previsto dal piano autarchico, se la produzione complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano sara' compresa fra quella del detto periodo e le tonnellate 2.500.000 od in misura proporzionalmente minore, qualora la detta produzione complessiva dovesse scendere al disotto del livello raggiunto in tale periodo.
[5]Art. 2.
[6]Qualora, a partire dal 1° luglio 1938-XVI, la produzione annua complessiva di acciaio grezzo per il consumo italiano dovesse superare il quantitativo prodotto nel periodo 1° luglio 1936 - 30 giugno 1937, anche prima che siano in completo funzionamento gli impianti a ciclo integrale, di cui al secondo comma dell'art. 1, ed autorizzati dal Ministero delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra disporra' in modo che i rottami e la ghisa, necessari per la maggior produzione, siano assegnati esclusivamente alle ditte del gruppo A, che procedano alla realizzazione dei grandi impianti suddetti. E cio' fino a quando la produzione complessiva di acciaio grezzo, destinata al consumo italiano, abbia raggiunto il livello annuo di 2.500.000 tonnellate previsto dal piano autarchico.
[7]Art. 3.
[8]Le norme di cui all'art. 1, ultimo capoverso, valgono fino a quando, ultimati i nuovi impianti a ciclo integrale delle ditte del gruppo A, non sia stata, in dodici mesi consecutivi, raggiunta la produzione di 2.500.000 tonnellate di acciaio grezzo.
[9]Se successivamente al verificarsi delle dette due condizioni, la produzione di acciaio grezzo di dodici mesi consecutivi dovesse scendere al disotto di 2.500.000 tonnellate, la diminuzione sara' sopportata da entrambi i gruppi A e B, in proporzioni uguali, ed analogamente verranno ripartiti gli eventuali successivi aumenti fino al limite di tonnellate 2.500.000.
[10]Se, invece, la produzione dovesse superare le tonnellate 2.500.000 di acciaio grezzo, la sovraproduzione stessa dovra' essere suddivisa fra le ditte del gruppo A e quelle del gruppo B, in modo che per questa sovraproduzione non si debba procedere ad importazione di rottami dall'estero.
[11]Art. 4.
[12]La produzione di acciaio grezzo, effettuata dalle ditte del gruppo B, fissata nel suo complesso dall'ultimo capoverso dell'art. 1, sara' di norma ripartita fra le varie ditte dello stesso gruppo B, in misura proporzionale alla produzione di acciaio grezzo, effettuata, da ciascuna di esse, nel periodo dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1937.
[13]Tuttavia il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai fini di facilitare l'esecuzione del piano autarchico e di promuovere le concentrazioni e le specializzazioni utili a contenere al piu' basso livello il costo dei prodotti siderurgici, nonche' di adeguare la produzione ai mutamenti di tipi e qualita' di prodotti richiesti dal mercato, potra' disporre, sentite le ditte interessate, trasferimenti di produzione di acciaio e quindi di assegnazioni di rottami e di ghisa, transitori o definitivi, da ditta a ditta oltreche' fra stabilimenti della stessa ditta.
[14]La produzione del ferro a pacchetto, che non e' contemplata nelle precedenti disposizioni del presente decreto, verra' periodicamente stabilita dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.
[15]La produzione cui avessero eventualmente diritto gli impianti di acciaieria, non esistenti o non funzionanti nel triennio considerato, sara' fissata dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, a valere sulla quota di competenza delle ditte del gruppo B.
[16]Art. 5.
[17]Gli eventuali ricorsi relativi all'esecuzione e svolgimento del piano autarchico, in applicazione dei precedenti articoli, saranno inviati al Ministro per le corporazioni per la definitiva risoluzione.
[18]Il Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, decide con suo decreto definitivo ed insindacabile.
[19]Art. 6.
[20]Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra dettera' le norme generali e particolari per provvedere alle determinazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.
[21]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potranno essere emanate norme per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
[22]Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[23]Esso sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
[24]Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[25]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[26]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[27]VITTORIO EMANUELE
[28]Mussolini - Solmi - Lantini
[29]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 17 febbraio 1939 al 13 agosto 1940
