1 I battelli delle autorita', quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 37 e 38 (segnalazione della via navigabile), 54 (navigazione in prossimita' della riva) e 60 (stazionamento), nella misura in cui cio' sia assolutamente richiesto dall'espletamento dei loro compiti. 2 Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia e dell'amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non ne risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art77 · fonte del testo

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