e sbarco dei passeggeri 1 I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, soltanto ai pontili all'uopo autorizzati dalle competenti autorita'. 2 Il conduttore di un battello per passeggeri puo' permettere l'imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul pontile possa svolgersi senza pericolo. 3 I passeggeri possono utilizzare, per l'imbarco e lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale scopo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art68 · fonte del testo

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