' 1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di necessita', i segnali acustici previsti nel presente regolamento. 2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui significato e' riportato nell'allegato 2, devono essere emessi: a. dai battelli a motore, eccettuate le imbarcazioni da diporto, mediante sorgenti sonore ad azione meccanica od elettrica; b. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica e' sufficiente un semplice fischietto. 3 Per garantire l'udibilita' dei segnali acustici, le sorgenti sonore debbono essere collocate ad un'altezza sufficiente affinche' il suono possa diffondersi in avanti e per quanto possibile anche indietro.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art35 · fonte del testo

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