Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia, con la seguente modificazione:
[9]Nell'art. 1, le parole: «estinguibili in 35 anni» sono sostituite dalle parole: «estinguibili in 50 anni».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Di Revel - Cobolli-Gigli.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1937 al 16 dicembre 2009
