Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, riguardante il condono di assegni corrisposti alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile «Italia», sostituendosi all'art. 1 il seguente:
[8]«Sono condonate le somme liquidate o da liquidarsi per assegni e indennita' agli ufficiali ed operai scomparsi nel naufragio del dirigibile «Italia», corrisposte o da corrispondersi alle rispettive famiglie per il periodo dal 26 maggio 1928, giorno successivo a quello del naufragio, al 29 settembre 1929, giorno successivo a quello del verbale che stabili' la data del naufragio stesso».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 febbraio 1931 - Anno IX
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 marzo 1931 al 16 dicembre 2009
