Art. 8 — Impegno all'assistenza giudiziaria
- 1)Le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente accordo.
- 2)L'assistenza giudiziaria comprende l'esecuzione di atti processuali, quali la redazione, trasmissione e notificazione di atti, l'audizione delle parti e dei testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche e l'acqusizione di altre prove.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
