[1]contro la droga e la tossicomania

[2]1. La cooperazione intende:

  • a)rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • b)eliminare il consumo illecito di questi prodotti. 2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in particolare:
  • a)nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
  • b)nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
  • c)nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organi internazionali competenti;
  • d)nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti 4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art89 · fonte del testo

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