contro gli stupefacenti 1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

  • a)rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • b)eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:
  • a)creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;
  • b)attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
  • c)definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art62 · fonte del testo

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