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[1](1) Le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a far conoscere agli uffici doganali stabiliti nelle stazioni ed alle agenzie doganali (uffici doganali delle ferrovie) gli orari di tutti i treni che passano la frontiera e dei treni di coincidenza, come pure le modificazioni a tali orari, almeno 8 giorni prima della loro entrata in vigore.

[2](2) Gli uffici doganali delle ferrovie saranno altresi' informati al piu' presto possibile dei ritardi di una certa importanza, della soppressione di treni e del passaggio di treni speciali e di locomotive isolate.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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