Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 136 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (1) Di regola le merci consegnate per il trasporto nel proprio Stato, non saranno trattate, per quanto concerne il trasporto stesso, in un modo piu' favorevole che le merci rimesse al trasporto nel territorio di un'altra delle Parti contraenti.
tolto: (2) Tuttavia i trasporti che hanno un interesse vitale per il paese ed i trasporti interni, d'importazione o d'esportazione, potranno avere temporaneamente, in via eccezionale, la precedenza di fronte al transito di una minore importanza economica.
tolto: (3) Se in circostanze straordinarie il traffico destinato a determinate regioni dovesse essere contingentato, per quanto riguarda la qualita' ed il numero del materiale rotabile in entrata ed in uscita ed il tonnellaggio in transito, in occasione della ripartizione del contingente il traffico di tutte le Parti contraenti, destinato per queste regioni, sara' preso in considerazione in conformita' degli effettivi bisogni.aggiunto: Convenzione-art. 61 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art61 · fonte del testo
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