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[1](1) Se il traffico dovesse essere sospeso o limitato, a causa delle difficolta' del movimento, le Amministrazioni delle ferrovie che incontrano queste difficolta' dovranno mettersi d'accordo, con la maggiore possibile sollecitudine, con le Amministrazioni ferroviarie dell'altro Stato interessato, sulle condizioni alle quali il traffico proveniente dal territorio di una delle Parti contraenti o destinato a questo territorio potra' essere conservato.

[2](2) Le Amministrazioni delle ferrovie dovranno studiarsi di porre fine, con tutti i mezzi disponibili, ad ogni interruzione di traffico, ricorrendo ove d'uopo all'aiuto ed all'assistenza delle ferrovie dell'altra Parte contraente interessata.

[3](3) In caso di restrizioni al traffico interno, il traffico reciproco tra gli Stati contraenti ed il traffico di transito, proveniente dal territorio d'una delle Parti contraenti, non dovranno essere soggetti a delle restrizioni maggiori di quelle previste per il suo traffico, o per il traffico in transito verso lo stesso Stato di destinazione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art59 · fonte del testo

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