Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 271 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (1) Nessuno degli Stati contraenti sara' tenuto, in virtu' del presente accordo, a garantire il transito dei viaggiatori, il cui ingresso nei suoi territori fosse vietato, o delle merci d'una categoria di cui fosse proibita l'importazione, sia per ragioni di sanita' o di sicurezza pubblica, sia come precauzione contro le malattie degli animali e delle piante.
tolto: (2) Ciascuno degli Stati contraenti avra' il diritto di prendere le precauzioni necessarie per accertare che le persone, i bagagli, le merci e specialmente le merci sottoposte ad un monopolio, le vetture, i vagoni od altri mezzi di trasporto siano effettivamente in transito, e per accertare inoltre che i viaggiatori in transito siano in grado di terminare il loro viaggio, nonche' per evitare che la sicurezza delle linee e dei mezzi di comunicazione sia comunque pregiudicata. Tuttavia l'esercizio di questo diritto non deve creare ostacoli ai trasporti, ne' sottoporli a dei ritardi supplementari.
tolto: (3) Nessuna disposizione del presente accordo potra' pregiudicare i provvedimenti che uno degli Stati contraenti e' o potra' essere indotto a prendere in dipendenza di convenzioni internazionali generali, nelle quali esso e' parte, o che potrebbero essere conchiuse ulteriormente, ed in particolare di quelle conchiuse sotto gli auspici della Societa' delle Nazioni in materia di transiti, di esportazione o di importazione di speciali categorie di merci, quali l'oppio ed altre droghe nocive, le armi, od i prodotti della pesca, oppure di convenzioni generali, sia che abbiano per iscopo di impedire qualsiasi infrazione ai diritti di proprieta' industriale, letteraria od artistica, sia che si riferiscano a falsificazioni dei marchi di fabbrica o delle indicazioni d'origine o ad ogni altro sistema di commercio sleale.aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art5 · fonte del testo
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