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[1](1) Il Governo del territorio sul quale sta la stazione comune non richiedera' dall'Amministrazione ferroviaria dell'altro Stato diritti di bollo od altri diritti fiscali per i registri, per i biglietti dei viaggiatori e per gli altri documenti relativi ai servizi ferroviari, per quanto concerne la amministrazione nella stazione e sulla linea fra la stazione e la frontiera.

[2](2) Invece gli atti civili, i contratti e gli altri documenti giudiziari, riguardanti detta Amministrazione ferroviaria, non saranno esenti da tali diritti e da tali tasse. Questi atti, contratti e documenti saranno pertanto soggetti al pagamento dei diritti di bollo e degli altri diritti prescritti dalle leggi in vigore.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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