Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I bagagli registrati e quelli a mano dei viaggiatori saranno di regola sottoposti alla visita doganale all'ufficio di dogana della frontiera. Tuttavia delle facilitazioni saranno accordate, secondo i bisogni del movimento dei viaggiatori. Si cerchera', in particolare, di prendere le misure necessarie acche' la visita dei bagagli registrati abbia luogo all'ufficio doganale di destinazione, senza escludere che la visita per l'uscita dallo Stato sia eseguita agli uffici doganali dei luoghi di partenza. L'Amministrazione delle dogane dovra' egualmente provvedere, in quanto possibile, che la visita dei bagagli dei viaggiatori sia effettuata nel treno quando si tratti di vetture dirette.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari