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[1](1) Le linee della Compagnia esercitate dallo Stato dipenderanno direttamente dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Quando non ci sia una direzione generale autonoma delle ferrovie dello Stato, l'amministrazione delle linee dipendera' direttamente dal Ministero dal quale dipendono le ferrovie. Per queste linee sara' tenuto un conto speciale (vedi l'art. 15 alinea 10).

[2](2) Alla fine del secondo anno dopo entrato in vigore il presente accordo, gli Stati contraenti potranno tuttavia intendersi con la Compagnia e con il Comitato degli obbligazionisti (art. 34) circa i principi da adottarsi per poter sostituire il conto separato degli incassi relativi alla Compagnia, a mezzo di un sistema da stabilirsi sulla base dei risultati dei conti separati.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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