[1]Occupazione e affari sociali

[2]1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, con riferimento all'art. 26, paragrafo 2, lettera b), la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze, la parita' uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale del 2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche. 3. Riaffermando il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, menzionate in particolare nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e nelle convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie, le Parti convengono di collaborare su programmi e progetti specifici di assistenza tecnica, secondo modalita' stabilite di comune accordo. Analogamente, le Parti convengono di avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in consessi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'OIM, l'OIL, l'ASEM e le relazioni UE-ASEAN.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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