Art. 1 — Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore

Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 378 (in G.U. 1a s.s. 12/10/2005, n. 41) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 378/2005

    Ha colpito questo articolo
    7 ottobre 2005

    La previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, il quale è posto al vertice di una complessa organizzazione, va vista nel contesto della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituisce la legge-quadro in materia di porti e si coordina con l’insieme della legge stessa, contribuendo all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia al pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli arrt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2004 al 13 ottobre 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 378 (in G.U. 1a s.s. 12/10/2005, n. 41) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;186~art1 · fonte del testo

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