[1]DISPOSIZIONI PARTICOLARI

[2]1. Il TUB comunica alle Autorita' italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 17, dei relativi Familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni. 2. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' previsti dal Protocollo e dal presente Accordo hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato. 3. I privilegi e le immunita' accordati ai sensi del Protocollo e del presente Accordo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del 1UB, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la liberta' d'azione del TUB e la completa indipendenza delle persone in questione. 4. Il TUB collabora in ogni momento con le Autorita' italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunita' sopra menzionati. 5. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunita' del suo personale quando ritenga che tali immunita' ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorita' italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunita' appena possibile e al piu' tardi entro un mese dalla data degli stessi.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art16 · fonte del testo

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