[1]ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato "il TUB") dall'altra parte (denominati, collettivamente, "le Patti contraenti"); CONSIDERANDO l'Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato "l'Accordo istitutivo") e lo Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo istitutivo (successivamente denominato "lo Statuto del TUB"); CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunita' del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato "il Protocollo"); CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilita' di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione del Tribunale di primo grado; CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana; INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia; hanno convenuto quanto segue:

[3]USO DEI TERMINI

[4]1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per:

  • a)"Personale del TUB" i giudici e l'altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia e' notificata dal TUB secondo l'articolo 15 del Protocollo;
  • b)"Personale di supporto amministrativo" il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo istitutivo;
  • c)"Autorita' italiane competenti" le Autorita' nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane;
  • d)"Locali" i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprieta', affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto; ii. in accordo con le Autorita' italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che e' temporaneamente utilizzato dal TUB;
  • e)"Proprieta' del TUB" tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attivita' ufficiali;
  • f)"Familiari" il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB;
  • g)"Organizzazioni internazionali in Italia", le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art1 · fonte del testo

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