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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[4]Articolo unico.
[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea, con la seguente modificazione: al 3° comma dell'art. 2, alle parole «a ferma minima o a ferma riducibile» sono sostituite le parole: «a ferme minori».
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1932 - Anno X
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Mussolini - Balbo - Gazzera - Sirianni - Mosconi - Ciano.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 marzo 1932 al 16 dicembre 2009
