Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1930 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - De Bono - Mosconi -
[12]Gazzera - Sirianni.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1931 al 22 dicembre 2008
