[1]Articolo VII

[2]1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno regolarmente ai fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo. 2. Ciascuna delle Parti contraenti puo', in ogni momento, richiedere all'altra Parte contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche ad presente Accordo che essa riterra' convenienti. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. 3. Qualora, sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno confermate mediante scambio di lettere fra le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 17 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805~artvii · fonte del testo

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