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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali con la seguente modificazione:
[8]All'art. 1 del decreto e' aggiunto il seguente comma:
[9]« Al sopracitato art. 254 del testo unico e' aggiunto il seguente comma:
[10]« La quota di sovrimposta spettante ai predetti Consigli dell'economia corporativa non potra' eccedere la misura di centesimi 1 per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0,75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1934 - Anno XII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - JUNG.
[15]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1934 al 16 dicembre 2010
