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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' Convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, N. 333, col quale si concede alle ditte fabbricanti di automobili l'importazione in franchigia da dazio doganale e da tassa di vendita della benzina, del petrolio e degli oli minerali greggi destinati al consumo per il collaudo delle vetture automobili.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Volpi - Belluzzo.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 agosto 1928 al 16 dicembre 2009
