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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1931, numero 741, col quale il Ministro per l'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado 9° del gruppo A, nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichita', a persona che abbia singolare capacita' e rinomanza nelle discipline archeologiche. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Giuliano - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
